Disciplinate le modalità di concessione della garanzia su finanziamenti, destinati alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia. È stata inoltre istituita una “riserva” annuale delle risorse ordinarie del Fondo fino a un massimo di 30 milioni di euro.
